Transfer Pricing ed elaborazione del Master File
Il transfer pricing è una tecnica volta a spostare reddito tra un Paese ed un altro attraverso l’applicazione, nelle operazioni infragruppo, di corrispettivi più elevati o più bassi di quelli che sarebbero fissati tra imprese indipendenti. Lo spostamento del reddito avviene generalmente verso i Paesi a bassa fiscalità, per usufruire del minor carico fiscale. Il fenomeno del Transfer Pricing coinvolge due o più imprese dello stesso gruppo o i rapporti con le Stabili Organizzazioni.
La disciplina italiana del transfer pricing è contenuta nell’articolo 110, comma 7, del TUIR (norma antielusiva) con cui si prevede la modalità di determinazione del prezzo appropriato o valore normale in caso di trasferimento di beni e servizi intangibili attraverso operazioni infra-gruppo e ricalca in larga parte quanto stabilito dall’art. 9 del Modello OCSE. L’obiettivo della norma contenuta nell’art. 110 del TUIR è quello di determinare il prezzo che sarebbe stato pattuito in un regime di libera concorrenza tra imprese indipendenti con riferimento ad operazioni similari. In caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (rettifiche dei costi), l’onere della prova che grava sul contribuente è quello di dimostrare l’esistenza e l’inerenza dei costi, nonché ogni elemento idoneo che possa consentire all’Ufficio finanziario di poter verificare il c.d. valore normale dei corrispettivi. La controllata o la Branch italiana pertanto dovrà costituirsi la documentazione idonea a poter sostenere la corretta applicazione dei prezzi di trasferimento infra-gruppo.
L’art.26 del D.L. n. 78/2010, in materia di prezzi di trasferimento prevede che le le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, non possono essere applicate qualora il contribuente consegni all’ente verificatore una documentazione idonea al riscontro della conformità al valore normale dei prezzi infragruppo praticati, ossia il MASTER FILE.
Si tratta di un documento che si muove nel solco delle direttive emanate dall’OCSE e dal Codice di condotta dell’Unione europea sulla materia, e che ha come obiettivo principale quello di tutelare la buona fede delle imprese che provvedono ad un’elaborazione interna dei criteri di determinazione dei prezzi praticati e alla loro esplicitazione in caso di richiesta delle Amministrazioni degli Stati interessati.
La documentazione deve essere predisposta annualmente (con la sola eccezione delle piccole e medie imprese , con volume d’affari non superiore a 50 milioni di euro), distinguendo tra società partecipate o la stabile organizzazione dell’impresa non residente.
Attraverso il MASTER FILE, l’impresa interessata deve fornire le informazioni relative al gruppo, al flusso di operazioni, ai beni utilizzati, alla politica dei prezzi infra-gruppo, al settore in cui opera la società, ecc. Il Master File deve essere corredato da altra documentazione idonea a sostenere quanto in esso indicato e seguire una forma specifica. Il Master File deve essere inoltre consegnato ai verificatori entro tempi ben precisi (dieci giorni dalla richiesta).
Le suddette informazioni dipendono dalla tipologia delle società controllate. Regole particolari valgono, poi, per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Milano, lì 14 dicembre 2020
SipalaRaiti&Partners
Dott. Emanuele Sipala