Forte dell’art. 1, comma 927 e seguenti, della Legge di Stabilità  n. 208/2015, l’Agenzia delle Entrate fa valere i presupposti della Stabile Organizzazione per le società estere che operano in Italia nel settore delle scommesse on line. In buona sostanza, il comma 927 della legge di Stabilità del 2016 ha introdotto una presunzione specifica di stabile organizzazione (occulta) delle società di scommesse online in capo ad uno o più soggetti residenti che, operino in un’unica rete di vendita, svolgano le attività tipiche di gestore per conto di soggetti esteri non residenti o sulla base di contratti di ricevitoria o di intermediazione, ovvero la raccolta di scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e messa a disposizione dei fruitori finali del servizio relativo a strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere.

Si considera altresì l’esistenza della stabile organizzazione, salvo prova contraria (fornita a mezzo interpello o in contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria), qualora sussistano flussi finanziari connessi all’attività in oggetto intercorsi tra i gestori ed il soggetto non residente per importi complessivi superiori a 500.000 euro su base semestrale (l’Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il soggetto estero i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione).

A seguito della segnalazione dell’Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione nel settore delle scommesse online, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 devono applicare sulle transazioni finanziarie verso beneficiari non residenti la Ritenuta sui flussi finanziari a titolo di acconto del 25%. L’intermediario finanziario inoltre, oltre all’applicazione della ritenuta, sarà costretto a svolgere una attività di monitoraggio in tale settore, comunicando periodicamente, all’interno della comunicazione periodica all’Anagrafe Tributaria, l’ammontare dei flussi in uscita verso soggetti non residenti operanti nel settore delle scommesse online.

E’ prevista la possibilità all’inizio di ogni esercizio sociale, entro il termine di 60 giorni, per il soggetto estero, di presentare l’Interpello disapplicativo, ai fini della presunzione della sussistenza della stabile organizzazione.

 

 

Kogem di Salvatore Vullo

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